Il quadro normativo e gli obblighi da esso derivanti
8 Febbraio 2017
leggi la norma
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Domande e risposte

Se succede un incidente per cause non dipendenti dal costruttore, decade la sua responsabilità? E’ prevista una assicurazione del costruttore? Il costruttore è sempre responsabile, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti, esclusivamente del proprio lavoro. Naturalmente, la colpa del costruttore, oppure la sua carenza, possono essere accertate solo alla fine delle indagini relative all’incidente che è accaduto. Evidentemente se verrà accertata la mancanza di colpa, per il costruttore non ci sarà alcuna conseguenza. Il costruttore può volontariamente stipulare un contratto che trasferisca i rischi derivanti dalle conseguenze civilistiche di incidenti causati da propria colpa ad una compagnia di assicurazioni.

Per quanto tempo il costruttore è responsabile dell’impianto? Il contratto di appalto, che regola il rapporto tra l’installatore/manutentore e il cliente, prevede a favore di quest’ultimo, un’azione per difformità e vizi dell’opera che si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera stessa (art. 1667 codice civile). Per quanto riguarda la responsabilità per danno da prodotti difettosi, il costruttore è responsabile per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione (data di installazione della porta/cancello).

La manutenzione è obbligatoria? Chi è responsabile della mancata manutenzione? La manutenzione delle macchine, per cui anche le porte e cancelli automatici, deve essere eseguita secondo quanto previsto dal costruttore nel relativo piano di manutenzione. La manutenzione è a carico del proprietario (e dell’Amministratore ove previsto) che diviene responsabile di incidenti e danni per cattiva o mancata manutenzione. L’Associazione dei costruttori di infissi motorizzati ed automatismi per serramenti (UNAC) raccomanda che venga predisposto e attuato un piano di manutenzione, seguendo le istruzioni contenute nel manuale di manutenzione e seguendo le indicazioni della norma EN 12635. Negli impianti di edifici dove è applicabile il Testo Unico della Sicurezza (ambienti di lavoro o assimilabili) è obbligatorio effettuare la manutenzione delle macchine.

Nel caso il cancello automatizzato sia fatto da più persone, chi è il costruttore e quindi il responsabile? Deve in ogni caso esistere un “capo-commessa” che si assuma il compito di rilasciare la dichiarazione CE di conformità; egli è quindi il responsabile del cancello automatizzato in qualità di costruttore.

Se non c’è un contratto di manutenzione, chi è il responsabile della porta/cancello automatico? Il costruttore del cancello motorizzato è responsabile della conformità del prodotto alle Direttive europee. Chi effettua la manutenzione è responsabile del proprio lavoro come stabilito nel contratto di manutenzione e secondo le indicazione del costruttore. Se, contrariamente a quanto stabilito dal costruttore, non viene fatta manutenzione, oltre al decadimento della conformità CE, il proprietario, l’amministratore e/o il conduttore del cancello risponde civilmente e penalmente degli eventuali danni causati da malfunzionamento in quanto non manutenuto.

Michele Di Fabio
Michele Di Fabio
Titolare di Tecno2 sas.

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